Con la legge 19 maggio 2022 n. 52, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, è stato convertito il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022 è possibile anche consultare il testo del decreto-legge 24/2022 coordinato con la legge di conversione.
Con la conversione in legge del deereto-legge n. 24/2022 è stata introdotta una novità riguardante la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Nel testo del decreto. infatti, è stato aggiunto l’articolo 9-bis secondo cui:
“1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.
Il legislatore ha quindi deciso di stabilire l'equiparazione fra le due modalità di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con una precisa norma e ciò molto opportunamente considerato che l’argomento è stato al centro di molte discussioni e di interpretazioni varie. Di fatto ha quindi anticipato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, come è noto, aveva in precedenza incaricata di accorpare, rivisitare e modificare entro il 30 giugno 2022 i vari Accordi attuativi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di formazione.
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