La Corte di Cassazione ha suggerito in una recente sentenza della Sezione IV un criterio per una corretta individuazione dell'area di rischio di competenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili e quella invece di competenza delle imprese esecutrici.
Leggi il testo e il commento a cura di G. Porreca.