Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro.
Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.
L'art. 136 del D. Lgs. n. 81/08, che mira a garantire la stabilità dei ponteggi destinati allo svolgimento di lavori in quota, non smette di essere applicabile se il lavoratore opera nella parte più bassa del ponte ad una altezza inferiore ai due metri.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda.
Non è configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge 300/1970 quando l'impianto audiovisivo, anche se installato senza autorizzazione, non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti.
Il reato ex art. 437 c.p., posto a tutela dell'incolumità pubblica, è configurabile ogni volta che possa prefigurarsi un pericolo anche per estranei all’impresa che dovessero accidentalmente accedere ai luoghi di lavoro e pur in assenza di dipendenti.
L'asportazione dall’area di distribuzione dei carburanti anche di un solo estintore, presidio indispensabile per la sicurezza antincendio, è idoneo, quanto meno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori e delle persone presenti.
Per ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e quindi a lui va addebitato un illecito prodottosi nell'ambito della sua sfera gestoria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la previsione dell’art. 299 del D. Lgs. 81/2008 amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega, la responsabilità del datore di lavoro.
Le norme di prevenzione infortuni sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro e che non hanno un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.
L'individuazione dei destinatari degli obblighi antinfortunistici deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita da un soggetto bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono rispetto alla carica attribuitagli e alla sua funzione formale.
Delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 e delega “gestoria” ex art. 2381 codice civile: la cassazione in una ricognizione della normativa fa il punto sulla delega alla sicurezza che solleva il datore di lavoro dalla posizione di garanzia.
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta per il verificarsi di un evento dannoso un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, essendo necessaria anche la verifica della prevedibilità ed evitabilità dello stesso.
La posizione di garanzia, generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo.
Il principio di affidamento non può essere invocato da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali e ciononostante confidi che chi gli succede nella posizione di garanzia elimini le violazioni o ponga rimedio alle omissioni.