In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
I doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile all’appaltatore allorquando destini gli stessi a mansioni pericolose in ragione del contesto in cui esse sì svolgono.
Gli obblighi dell’appaltatore non vengono meno per il semplice fatto che le lavorazioni si svolgano in un ambiente messo a disposizione dal committente, qualora il rischio da prevenire inerisca alla specifica lavorazione allo stesso commissionata.
Il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro è sottoposta ai poteri direttivi del committente ha l'obbligo di adottare idonee misure di protezione dai rischi pur se questi siano dovuti a interferenze.
Il committente ex art. 26 d. lgs. 81/2008 deve essere un vero e proprio datore di lavoro e non un soggetto privato. l’ambito di applicazione è quindi l'azienda sempre che lo stesso abbia la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge l'appalto.
Nel caso in cui è previsto che in uno stesso luogo di lavoro debbano operare più imprese possono realizzarsi dei rischi interferenziali anche quando i lavori contemplino la presenza non contemporanea, ma successiva, delle imprese stesse.
Il mancato adempimento da parte del committente datore di lavoro di compilare il duvri non può estendersi sino a richiedere all’appaltatore di sostituirsi nell'opera di coordinamento finalizzata a eliminare o almeno ridurre i rischi da interferenza.
Non va attribuita al Comune la posizione di garanzia del committente ex art. 90 d. lgs. 81/08 per alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale ma alla concessionaria alla quale ha affidata la sua gestione in piena autonomia.
Perché sia accertata una mancata cooperazione da parte del committente datore di lavoro in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 occorre individuare quale comportamento lo stesso avrebbe dovuto tenere per evitare un evento infortunistico.
Perché sia accertata una mancata cooperazione da parte del committente datore di lavoro in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 occorre individuare quale comportamento lo stesso avrebbe dovuto tenere per evitare un evento infortunistico.
Ai fini della individuazione dei rischi interferenziali ex art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro ma all'effetto che tale rapporto origina.
Negli appalti interni il committente datore di lavoro è tenuto non solo a prevedere nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali le misure di prevenzione da adottare ma anche a verificare che le stesse siano state concretamente attuate.
In presenza di rischi interferenziali ex art. 26 d. lgs. 81/08 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese ma alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nello stesso luogo di lavoro.
Il committente, tenuto a controllare che l’appaltatore adotti le misure generali di sicurezza. è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono l’adozione di specifiche competenze tecniche.
Il committente datore di lavoro è tenuto a valutare anche i rischi specifici dell’impresa alla quale ha appaltato i lavori di pulizia e manutenzione degli impianti della propria azienda se agli stessi partecipano anche suoi lavoratori dipendenti.