La responsabilità dell'imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la rispondenza alla legge dei macchinari utilizzati né la presenza sugli stessi della marcatura "CE" o l’affidamento riposto sulla notorietà del costruttore valgono ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite da un lavoratore dipendente allorquando abbia consentito l'utilizzo di una macchina la quale, pur conforme alla normativa CE, per come assemblata e in pratica utilizzata lo abbia esposto a rischi.
Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso a un dipendente per la mancata sicurezza di una macchina senza che il marchio di conformità "ce" o l'affidamento sulla competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
La responsabilità del costruttore di una macchina, nel caso di un infortunio legato a inosservanze di cautele infortunistiche nella sua fabbricazione, non esclude quella del datore di lavoro sul quale gravano comunque gli obblighi di sicurezza.
In presenza di pericolosi contatti meccanici con elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro questi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi.
Le conseguenze penali derivanti dalla concessione in uso di macchinari e attrezzature di lavoro non conformi alle norme antinfortunistiche non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto di comodato.
Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza.
Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite da un lavoratore se ha consentito l’utilizzo di una macchina che pur conforme alla normativa ce per come è stata progettata e assemblata lo abbia esposto al rischio che ha portato all’infortunio.
L’assunto secondo cui una macchina ha funzionato a lungo senza cagionare problemi e che sia risultata esente da censure in occasione di ispezioni non esime da responsabilità il datore di lavoro che deve avere cura della prevenzione degli infortuni.
E' indispensabile, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, che su di una macchina sia installato un dispositivo di “fermo assoluto” che impedisca che la stessa durante i lavori di manutenzione possa riavviarsi o essere riavviata.
Le disposizioni della “direttiva macchine”, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e la marcatura ce, non escludono il dovere di garanzia di coloro che consentono l’utilizzo di un macchinario.
Per l’infortunio accaduto ad un lavoratore durante l’utilizzo di una macchina non sicura possono rispondere sia il costruttore per l’assenza dei requisiti di sicurezza che il datore di lavoro per averla messa a disposizione del lavoratore in tali condizioni.
Coloro che provvedono ad assemblare i componenti di macchine prodotte da altre ditte sono considerati "costruttori in senso giuridico” e hanno pertanto l’obbligo di controllare e certificare la sicurezza del nuovo macchinario che hanno cretato nel suo complesso.
Il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la stessa non deve essere successivamente utilizzata ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato.