La competenza a controllare il rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro degli autisti a mezzo dei cronotachigrafi e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro.
La sanzione da applicare per la violazione di una disposizione in materia di salute e sicurezza, anche se ha riguardato più lavoratori, è unica a meno che il legislatore non abbia indicato esplicitamente che vada applicata per ogni singolo lavoratore.
E' sanzionabile l'obbligo da parte del datore di lavoro di informare e formare i lavoratori in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.? Come ci si aspettava dopo la sentenza della Sezione III n. 54519 del 22/12/2016 la Corte di Cassazione in una successiva sentenza rivede la propria posizione sull'argomento.
Quali sono da intendere le "categorie omogenee dei requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro" in riferimento all’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro? Un chiarimento ci perviene in una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Il mancato rispetto da parte dei datori di lavoro dell’obbligo di cui all’art. 18 comma 1 lettera l) del D. Lgs. n. 81/2008 relativo all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, non prevedendo l’inadempimento una specifica sanzione penale, non costituisce reato.
L’obbligo dell’impresa affidataria di verificare il POS di una subappaltatrice e quello di trasmetterlo con il suo al CSE hanno natura diversa, valutativa e esecutiva, con diversa sanzione per gli inadempienti rispettivamente penale e amministrativa.
La violazione di più precetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro specificatamente indicati nell'all. IV del D. Lgs. n. 81/2008 e riconducibili a una categoria omogenea di requisiti di sicurezza è considerata una sola violazione ed è punita con un’unica sanzione.
Nel caso di lesioni aggravate da violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro le sanzioni interdittive devono essere adottate obbligatoriamente e ad esse non possono essere applicati gli istituti giuridici previsti per le sanzioni di natura penale.
Sussiste continuità normativa fra le disposizioni di sicurezza abrogate in materia di prevenzione incendi e quelle previste dal vigente testo unico e non v’è “abolitio criminis” per il reato di detenzione di prodotti incendiabili senza il CPI.
Cassazione Sezione III - Sentenza n. 24641 del 15 giugno 2009 (u.p. 3/2/2009) - Pres. Lupo – Est. Mulliri – P.M. (Diff.) Passacantando - Ric. A. G.
ASSSUNTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE UNA ALTALENANTE POSIZIONE IN MERITO ALLA SANZIONE DA APPLICARE IN CASO DI MANCATA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PREVISTA DAL D.P.R. N. 547/1955. ASSOLTO UN DATORE DI LAVORO PERCHE’ IL D.P.R. N. 547/1955 E’ STATO ABROGATO.
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G.
UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ACCURATA O COMUNQUE NON ADEGUATA ED UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDONO AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 2848 del 25 gennaio 2007 (u.p. 7/12/2006) - Pres. Lupo – Est. De Maio - Ric. Casadei
LA CASSAZIONE PONE UN RIMEDIO AD UNA SVISTA DEL LEGISLATORE IN MERITO ALLA SANZIONE DA APPLICARE PER CHI OMETTE DI REDIGERE IL POS EX D. LGS. 494/1996. E' LA STESSA PER CHI OMETTE DI REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI AL D. LGS. 626/1994.
Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 33473 del 5 ottobre 2006 (u.p. 5 luglio 2006) – Pres. Papa – Est. Onorato – P.M. (Conf.) Geraci – Ric. Micheletti
EFFETTURE UNA INADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI EQUIVALE A NON EFFETTUARLA E IMPLICA LA VIOLAZIONE ALL'ART. 4 C. 2 DEL D. LGS. N. 626/94.
Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 26389 del 18 luglio 2005 (u.p. 9 giugno 2005) - Pres. Savignano – Est. Petti - P.M. (Conf.) Passacantando – Ric. Silenzi
ANCORA UNA SENTENZA CHE CONFERMA L’INDIRIZZO PREVALENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA PUNIBILITA’ DELLA OMESSA DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA.
Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 12360 del 1° aprile 2005 (u.p. 1° marzo 2005) - Pres. Papaia – Est. Mancini - P.M. (Conf.) Galasso - Ric. Buonocore
SENTENZA SULLA NON SANZIONABILITA’ DELL’OMESSA DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA PREVISTA DAL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N. 462.