L’attività ispettiva del UPG in materia di sicurezza sul lavoro non è una attività di indagine preliminare che presuppone l’esistenza di una “notitia criminis” ma è finalizzata a raccogliere indizi di reato e elementi per l'applicazione della legge penale.
Poiché la tutela dell’ambiente è materia presidiata dalla legge penale le funzioni di vigilanza svolte dai tecnici delle agenzie regionali vanno ricondotte nell’alveo dell’art. 55 c.p.p. per cui agli stessi spetta la qualifica di polizia giudiziaria.
Il verbale redatto da un ispettore del lavoro, contenendo l'accertamento di una situazione di fatto suscettibile di modifica, va annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria ed è pertanto utilizzabile come fonte di prova.
La violazione di più precetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro specificatamente indicati nell'all. IV del D. Lgs. n. 81/2008 e riconducibili a una categoria omogenea di requisiti di sicurezza è considerata una sola violazione ed è punita con un’unica sanzione.
Il reato per non avere fornito all’ispettore del lavoro notizie legalmente richieste di cui all’art. 4 della legge n. 628/1961 si configura anche nel caso di mancata esibizione allo stesso della documentazione necessaria per effettuare la vigilanza.
All’ispettore dell’organo di vigilanza non può essere precluso nella sua deposizione quale testimone in fase dibattimentale di esprimere apprezzamenti e valutazioni personali sui fatti oggetto della deposizione medesima.
Anche i Carabinieri quali organi di polizia giudiziaria possono contestare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E’ quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione in risposta a una richiesta di annullamento presentata da un datore di lavoro.
Nel caso in cui gli ispettori del lavoro procedono ad accertamenti amministrativi e non svolgono attività di indagini preliminari non vengono applicate le norme garantiste dettate dal c.p.p. in merito alla presenza dei difensori.
LE FUNZIONI DI ISPEZIONE IN MATERIA DI LAVORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE ALL’ORGANO DI VIGILANZA NON DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE SVOLTE DA PERSONALE CON LA QUALIFICA DI U.P.G. MA POSSONO ESSERE SVOLTE ANCHE DA TECNICI DI PREVENZIONE PRIVI DI TALE QUALIFICA.
DICHIARATA LA MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA A SEGUITO DI UNA DISPOSIZIONE IMPARTITA IN MATERIA DI SICUREZZA DA UN ISPETTORE DELLA ASL.