(Quesito tratto dalla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 494/1996". La risposta è stata data in vigenza del decreto stesso. Per eventuali aggiornamenti sull'argomento specifico collegarsi alla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008" cliccando qui).
QUESITO
Il responsabile dei lavori può delegare a sua volta l'incarico. nei lavori pubblici è sempre coincidente con la figura del responsabile del procedimento?
RISPOSTA
Il responsabile dei lavori, essendo una figura alla quale il committente ha delegato degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 494/1996 con responsabilità penale, non può a sua volta trasferire la delega ad altri soggetti.
Nei lavori pubblici, inoltre, per espressa indicazione dello stesso D. Lgs. n. 494/96 così come modificato con il D. Lgs. n. 528/1999, se il committente pubblico vuole nominare un responsabile dei lavori lo deve obbligatoriamente individuare nel responsabile unico del procedimento ed al momento dell'incarico deve comunque trasferire gli obblighi, per i quali lo stesso committente ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 è esonerato da responsabilità, a mezzo di apposita delega.
Legga in merito l'approfondimento sull'argomento inserito nella rubrica degli "Approfondimenti" di questo stesso sito.