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Quesito: sulla sicurezza delle macchine (3)
Quali sono gli adempimenti da assolvere per poter continuare ad utilizzare un elevatore a cavalletto costruito prima dell'entrata in vigore della circolare Ministero del Lavoro 31 luglio 1981 - elevatori a cavalletto? E’ possibile continuare ad utilizzare tali attrezzature prive dei requisiti indicati nella circolare sopra indicata?
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Quesito: sulla sicurezza delle macchine (2)
Spesso in cantiere si trovano delle attrezzature modificate, per esempio betoniere alle quali sono stati spostati i comandi all'esterno o che siano state dotate di pulsante d'emergenza a fungo. Alla luce della legge 62/05 che impone l'adeguamento delle attrezzature di lavoro messe in commercio prima del 5/12/1998, secondo le normative vigenti, basta una denuncia di conformità o serve un omologazione per le modifiche apportate?
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Quesito: sulla sicurezza delle macchine (1)
Vorrei cortesemente sapere se vi sono deroghe alla installazione dei pulsanti di emergenza, detti anche funghi di emergenza, sulle macchine industriali. Se vi sono deroghe, desidererei sapere la norma che le concede o la circolare ministeriale e/o comunque un documento che possa avere forza di legge. Io penso che vi sia un legame tra la potenza sviluppata da un motore di una macchina e la deroga al pulsante di emergenza.
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Quesito: sulla verifica degli impianti elettrici (1)
Si chiede un parere in merito all'applicazione del D.P.R. n. 462/01.
Si sottopone all'esame il caso in cui un organismo abilitato (dal Ministero delle attività produttive) per le verifiche periodiche sugli impianti elettrici invia all'organo di vigilanza dell'AUSL (cosa ritenuta in realtà un po' difficile per motivi che sono facilmente intuibili ) un verbale di verifica periodica sull'impianto elettrico con esito negativo. L' UPG si reca presso la ditta, constata che effettivamente vi sono delle violazioni al D.P.R. n. 547/55 e impartisce una prescrizione assegnando un tempo per l'eliminazione delle violazioni contestate. Viene verificato l'adempimento e l'avvenuto pagamento della sanzione. A questo punto il datore di lavoro ha messo a norma l'impianto elettrico installato presso la propria ditta e la verifica che prima era negativa ora diventa positiva. In considerazione di quanto sopra esposto si chiede:
1) il datore di lavoro ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 462/01 è obbligato a richiedere una verifica straordinaria dell'impianto elettrico?
2) se la risposta è affermativa, il datore di lavoro è obbligato a richiedere la verifica straordinaria dell'impianto allo stesso organismo abilitato che ha proceduto alla prima verifica?
3) si può rivolgere ad un altro organismo abilitato oppure all'AUSL competente territorialmente?
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Quesito: sulla verifica degli apparecchi di sollevamento (1)
Può un datore di lavoro per ottemperare agli obblighi di cui all'art 194 del DPR 547/55 ed in mancanza dell'intervento della ASL far sottoporre un apparecchio di sollevamento collaudato dalla Ispesl a verifica periodica da parte di un tecnico qualificato?
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Quesito prescrizione ex D. Lgs. 758/94: sulla validità di una autocertificazione di regolarità
Un datore di lavoro richiede all' Ispesl competente territorialmente, l'omologazione di un apparecchio di sollevamento (gru su autocarro) acquistata e messa in esercizio (con valida dimostrazione documentale) antecedentemente all'entrata in vigore della direttiva macchine (DPR 459/96). Il funzionario dell'Ispesl, a seguito della verifica della gru e del fascicolo tecnico della stessa rileva delle deficienze, redige un verbale con esito negativo notificandolo al datore di lavoro, e invia copia dello stesso all' ASL. L'organo di vigilanza rileva nelle deficienze riscontrate dal funzionario dell' ispesl violazioni al dettato del DPR 547/55. L’UPG si reca presso la ditta per notificare al datore di lavoro un verbale di prescrizione ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. 758/94. Il datore di lavoro fornisce una dichiarazione con la quale si impegna a non utilizzare la gru (perchè i costi per eliminare le deficienze riscontrate dall'Ispesl sono rilevanti) e di rendere inerte la presa di forza dell'apparecchio di sollevamento. Per quanto sopra esposto si chiede di fornire un parere in merito a : 1) può accettare l'UPG una dichiarazione di questo tipo e quindi non applicare le procedure di cui al D. Lgs. 758/94? 2) è possibile autocertificare il non utilizzo di attrezzature, macchine ecc. e quindi non essere obbligati alla messa a norma?
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