Porreca.it, su richiesta di Associazioni di sicurezza, ordini e collegi professionali, studi tecnici e legali, allo scopo di favorire, diffondere e incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro, è disposto a sottoscrivere una convenzione in base alla quale si impegna a consentire agli iscritti che ne facciano richiesta l’accesso per un anno alla Banca Dati del proprio sito ad un prezzo ridotto di un terzo rispetto a quello normalmente praticato agli utenti abbonati. Per le modalità contattare la redazione all'indirizzo info@porreca.it
C’è l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare ai dipendenti l'attestato della formazione acquisita o gli stessi sono di sua proprietà? Risposta a cura di G. Porreca. Il lettore nel formulare questo quesito sull’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti gli attestati della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che hanno acquisito ha messo in luce un “buco normativo" che ancor oggi è possibile riscontrare nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 e che non è mai stato colmato benché fosse stato messo in evidenza.................
Il comportamento di un lavoratore infortunato se attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, anche se tenuto nell’ambito delle sue mansioni, è idoneo ad escludere il nesso causale fra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo.
L’attività ispettiva del UPG in materia di sicurezza sul lavoro non è una attività di indagine preliminare che presuppone l’esistenza di una “notitia criminis” ma è finalizzata a raccogliere indizi di reato e elementi per l'applicazione della legge penale.
Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto o di un delegato, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro.
Cumulare in un unico soggetto la qualifica di datore di lavoro con quella del RSPP contribuisce a concentrare in capo allo stesso tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di organizzazione e di valutazione e gestione del rischio.
L’assunzione di una posizione di garanzia non comporta una automatica responsabilità del datore di lavoro per un evento infortunistico se non viene accertato che il rischio concretizzatosi sia ricollegato ad una normativa che si presume violata.