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REPERTORIO DELLE SENTENZE  |  ORDINE CRONOLOGICO  |  CORTE EUROPEA
 
 
 
     
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Sull'obbligo della nomina del coordinatore e della redazione del PSC - Corte di Giustizia Europea Sez. V - Sentenza del 7 ottobre 2010

"Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3 - Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute".

Commento

     Era tutto previsto. "Aspettiamoci un'altra tegola". E' con questa espressione lo scrivente ha concluso un precedente approfondimento sull'argomento nel quale è stata ricostruita tutta la vicenda riguardante l'obbligo della nomina da parte del committente dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili e quello della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) da parte del coordinatore in fase di progettazione. Ricapitoliamo brevemente la faccenda.
     Dopo la pubblicazione del D. Lgs. 14/8/1996  n. 494, contenente le prescrizioni minime di sicurezza  e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili,  era stato osservato che gli obblighi fissati dal legislatore italiano relativi alla nomina dei coordinatori per la sicurezza ed alla redazione del PSC, successivamente riportati nell'art. 90 e 91 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996 stesso,  non erano conformi a quelle indicate nella corrispondente direttiva comunitaria 92/57/CEE sui cantieri temporanei o mobili in quanto in questa direttiva europea non era stata posta alcuna altra condizione per la nomina del coordinatore per la sicurezza se non quella legata solo alla presenza in cantiere di più imprese. Nel 2005 tale non conformità alla direttiva comunitaria fu, su iniziativa della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, portata all’attenzione della Commissione delle Comunità europee che ha successivamente interessato dell’argomento la Corte di Giustizia europea perché si esprimesse su di essa.
     A tale richiesta è conseguita, come è noto, la sentenza del 25/7/2008 della Corte di Giustizia europea che ha condannato il nostro Paese a rivedere le proprie disposizioni legislative in materia e ad attenersi agli indirizzi forniti in merito dal Consiglio delle Comunità europee. A seguito della stessa sentenza il legislatore italiano ha provveduto quindi, con l’art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), a modificare il citato comma 11 che è stato quindi riscritto in questi termini.
11. la disposizione di cui al comma 3 (quella della nomina del coordinatore per la progettazione) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
     Così facendo il legislatore, da un lato, imponendo che in cantiere, nel caso della presenza di più imprese, ci fosse sempre un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, ha sì ottemperato alle disposizioni della Corte di Giustizia europea ma così disponendo ha d’altro canto spostato però le condizioni in presenza delle quali viene imposto al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione riferendole all'importo dei lavori uguale o superiore a 100.000 euro.
     Successivamente il GIP del Tribunale di Bolzano, che è stato chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione presentata dal PM con riferimento ad una contestazione operata dall’organo di vigilanza in un cantiere edile nei confronti del committente, non potendo lo stesso per quanto espresso nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 proseguire nell’azione penale, ha deciso di richiedere alla Corte di Giustizia europea una interpretazione dell’art. 3 della direttiva 92/57/CEE sui cantieri temporanei o mobili. Il caso posto al giudizio del GIP riguardava l’esito di una visita ispettiva effettuata da alcuni ispettori del lavoro in un cantiere edile nel quale erano in corso, per conto della proprietaria del fabbricato, dei lavori di ristrutturazione nei quali erano impegnate più imprese e nei quali era stata riscontrata la presenza di alcuni rischi particolari indicati nell’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008.  Per tali lavori, non soggetti a concessione edilizia e per i quali era stata solo presentata al Comune una relazione firmata da un tecnico, gli ispettori del lavoro avevano posta la questione se dovesse essere stato nominato dal committente un coordinatore per la sicurezza e se dovesse altresì essere stato redatto un piano di sicurezza e di coordinamento.
     Sulla base del ricorso presentato dal GIP di Bolzano la Commissione costituita presso la Corte di Giustizia europea ha formulato alla stessa Corte delle osservazioni ponendo in evidenza la non conformità delle disposizioni italiane alle direttive europee ed ha chiesto ad essa di interpretare l’art. 3 paragrafo 1 della direttiva 92/57/CEE nel senso che l’obbligo di designazione del coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione sia un obbligo assoluto che deve essere rispettato sempre nell’ipotesi in cui in un cantiere operino due o più imprese, a prescindere dalla tipologia e dalla entità dei lavori in esso effettuati, e di dichiarare pertanto non conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui all’art. 90 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale prevede una deroga all’obbligo del committente o del responsabile dei lavori di designare un coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire nel caso di un cantiere nel quale sono comunque presenti due o più imprese. Si fa notare a tal punto che il caso sottoposto all’attenzione della Corte si riferiva alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in versione originaria le quali sono state poi modificate con la legge 7/7/2009 n. 88 - legge comunitaria 2008 – che ha introdotta una ulteriore soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione, soglia corrispondente all’entità dei lavori inferiore ai 100.000 euro. Tale modifica non ha comunque spostato il problema in quanto sono rimaste tutte valide le osservazioni fatte dalla Commissione avendo la stessa chiesto, perché sussistesse l'obbligo di tale nomina, l’esclusione di qualsiasi altra condizione se non quella della semplice presenza di più imprese in cantiere.
     Per quanto riguarda, poi, l’obbligo della redazione del PSC la Commissione ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di interpretare l’art 3 paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/57/CEE nel senso che sussiste l’obbligo per il committente o responsabile dei lavori di controllare che prima dell’apertura del cantiere sia stato redatto comunque un piano di sicurezza e di salute anche in presenza di un’unica impresa, nel caso che nello stesso si effettuino lavori considerati a particolare rischio ricompresi nell’allegato II della direttiva, e nel senso inoltre che, conformemente all’art. 5 paragrafo 1 della direttiva, qualora nei suddetti cantieri operino due o più imprese, l’obbligo di redigere lo stesso piano di sicurezza e di salute incombe al coordinatore per la sicurezza. La Commissione ha inoltre richiesto alla Corte di dichiarare non conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui all’art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che ha fissato l’obbligo di redazione del piano di salute e di sicurezza da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori solo nell’ipotesi in cui si aggiunga una o più imprese a quella originariamente affidataria dei lavori.
     Si rammenta che la originaria direttiva europea 92/57/CEE del 24/6/1992 con il punto 3 sopra richiamato ha disposto che:

“1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese.
2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all'articolo 5, lettera b).
Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati all'allegato II”.  

     Ora la Corte di Giustizia europea, a seguito della citata istanza di pronuncia formulata dal Tribunale di Bolzano, ha emanata in data 7/10/2010 una sentenza avente ad oggetto "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute» nella quale la stessa Corte di Giustizia europea, così come è stato anche ribadito in un suo Comunicato stampa, ha concluso che:
   -  non viene rispettato il paragrafo 1 dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), nel caso in cui una normativa nazionale (come si verifica per la normativa italiana) consenta, per un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori ed inoltre
– non è rispettato, altresì, il paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), nel caso in cui una normativa nazionale (come è il caso della normativa italiana) preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.                               
     Ora dopo questa sentenza si dovrà provvedere ancora una volta a rivedere l'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea. Una storia veramente infinita.

Il testo della sentenza

Direttiva 92/57/CEE

Comunicato stampa della Corte di Giustizia europea

 
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