(Quesito tratto dalla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 494/1996". La risposta è stata data in vigenza del decreto stesso. Per eventuali aggiornamenti sull'argomento specifico collegarsi alla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008" cliccando qui).
QUESITO
Nel corso di una indagine delegata dalla Procura della Repubblica e relativa ad un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio in un cantiere edile è emerso che il committente ha dato l’incarico di progettista e di "direttore responsabile dei lavori" ad un tecnico che lo ha accettato con dichiarazione scritta. Nel cantiere non è stato nominato il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione, non è stata fatta inoltre la notifica preliminare né è stato redatto il piano di sicurezza. a seguito d'infortunio, ed alla luce della sentenza della cassazione n. 29149/06, desidererei sapere se ritiene che vi sia una responsabilità penale in solido da parte del committente e del responsabile dei lavori per l'infortunio occorso all’operaio.
RISPOSTA
Il committente, o per lui il responsabile dei lavori se fornito di incarico corredato da apposita e specifica delega da parte del committente stesso, si è reso responsabile nel caso in esame di alcune violazioni alle disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 494/1996 e relativi alla mancata notifica preliminare, alla mancata nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, pur sussistendone l’obbligo in base all’entità del cantiere ed alla presenza di più imprese, e quindi anche alla mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, violazioni tutte queste che costituiscono contravvenzioni ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 punite con la pena dell’arresto o dell’ammenda stabilita dallo stesso D. Lgs. n. 494/1996.
Dell’infortunio occorso ad un dipendente della ditta esecutrice risponde direttamente il datore di lavoro della stessa al quale verrà addebitata la “colpa” nel caso che l’infortunio stesso risulti essere legato ad una o più violazioni a norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A mio parere lei riferisca i fatti al P.M. delegante ponendo in evidenza le contravvenzioni commesse in materia di sicurezza sul lavoro e fornisca allo stesso la documentazione inerente l’incarico e la eventuale delega fatta dal committente stesso al responsabile dei lavori onde consentire allo stesso di individuare il responsabile penale delle violazioni accertate. Lasci che sia la magistratura ad individuare nel comportamento del committente o del responsabile dei lavori, o di entrambi, un eventuale concorso di colpa in relazione alle lesioni subite dal lavoratore nel corso dell’infortunio.
La sentenza n. 29149 del 10/8/2006 della III Sezione penale della Corte di Cassazione da lei citata non si riferisce ad un infortunio sul lavoro ma ad una contravvenzione addebitata ad un committente per non aver ottemperato a degli obblighi rivenienti dal D. Lgs. n. 494/1996 (art. 3 commi 3 e 4) e che la stessa nel ricorso sosteneva che dovesse essere invece a carico del responsabile dei lavori. La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso ha posto in evidenza che il responsabile dei lavori non è risultato essere fornito di apposita delega.