(Quesito tratto dalla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 494/1996". La risposta è stata data in vigenza del decreto stesso. Per eventuali aggiornamenti sull'argomento specifico collegarsi alla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008" cliccando qui).
QUESITO
Dovrei sostenere un corso per 'la sicurezza nei cantieri edili (art. 10 – allegato v – D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i.) per poter acquisire i requisiti e per assumere l'incarico di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ma questa opportunità mi è preclusa per motivi di lavoro in quanto la frequenza mi porterebbe a numerose assenze dal posto di lavoro. Ultimamente ho visto che proliferano corsi effettuabili tramite metodo FAD (formazione a distanza), corsi on line, di 120 ore. Vorrei sapere la sua opinione in merito alla validità di questi corsi.
RISPOSTA
In base a quanto stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996 i corsi di formazione per coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione possono essere organizzati solo dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o dai collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e non da altri centri o studi tecnici.
Per quanto riguarda la formazione a distanza poi si fa presente che il problema della FAD è venuto alla luce in occasione della formazione per gli RSPP e ASPP introdotta dal D. Lgs. n. 195/2003 ed a seguito degli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni negli Accordi del 26/1/2006 e del 5/10/2006. Infatti in base all’accordo del 26/1/2007 la formazione a distanza è consentita solo per i corsi di aggiornamento per gli RSPP e ASPP mentre per i corsi di formazione in generale per le stesse figure viene esplicitamente richiesta una metodologia di insegnamento/apprendimento con lezioni frontali e con la presenza in aula dei discenti della durata di almeno il 90% del corso di formazione. Con il secondo accordo del 5/10/2006 della Conferenza Stato Regioni, in particolare, è stato esplicitamente ribadito al punto 2.2 che la FAD non è consentita per la frequenza dei moduli A, B e C “in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema” e abbisognevole quindi di una specifica regolamentazione.
In analogia a quanto sopra indicato credo che anche per i corsi di formazione per coordinatori non possa essere accettata, almeno per il momento, una formazione a distanza se non dopo che la stessa sia stata ufficializzata. Del resto non mi risulta che i soggetti formatori indicati nell’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996 abbiano finora fatto ricorso a tale tipo di formazione. Si fa presente, infine, che sull’argomento della FAD è stata presentata in Parlamento una interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il quale ha dato una risposta dello stesso tono e dello stesso contenuto sopraindicati.