(Quesito tratto dalla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 494/1996". La risposta è stata data in vigenza del decreto stesso. Per eventuali aggiornamenti sull'argomento specifico collegarsi alla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008" cliccando qui).
QUESITO
Relativamente ad un'opera pubblica per la quale è stato richiesto anche il permesso di costruire, il responsabile unico del procedimento, che tra l'altro svolge le mansioni di responsabile dei lavori, deve richiedere il DURC all'impresa aggiudicataria e alle imprese sub appaltatrici prima dell'effettivo inizio dei lavori, come descritto dall'art. 3 comma 8 lettere b bis e b ter del D. Lgs. 494/96 e smi? O detti commi sono applicabili solo ai lavori privati, come sembrerebbe emergere da una recente circolare dell' INPS?
RISPOSTA
Il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 e s.m.i. relativo alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili si applica sia ai lavori privati che a quelli pubblici tant'è che nelle definizioni di cui all'art. 2 dello stesso decreto quando il legislatore individua il committente quale "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione" precisa che "nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto" e analogamente per quanto riguarda la definizione di responsabile dei lavori lo stesso viene individuato quale il "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera" e viene subito aggiunto che "nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".
Ciò premesso è chiaro che l'art. 3 comma 8 b-bis), che inserisce fra gli obblighi del committente quello di chiedere alle imprese esecutrici il documento unico di regolarità contributiva nonché l'art. 3 comma b-ter) che fissa l'obbligo di trasmetterlo all'amministrazione concedente, assieme alla documentazione di cui al comma b) dello stesso articolo, si applica anche al committente pubblico.
Quanto sopra è stato confermato anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella sua nota prot. n. 3144 del 22/12/2005, scritta in risposta ad una istanza di interpello in materia di certificazione di regolarità contributiva e di DURC, nella quale viene sostenuto che "in linea generale tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva, secondo quanto disposto dal citato D. Lgs. n. 494 del 1996 e dal D. L. n. 210 del 2002, regolarità contributiva che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili".
L'INPS d'altro canto non afferma il contrario né poteva farlo. Nella sua Circolare n. 92 del 26/7/2005, infatti, è possibile leggere che "la regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA)". Dalla lettura della medesima Circolare emerge inoltre che quello che differenzia il campo dei lavori pubblici da quelli privati è il momento in cui viene richiesta la documentazione di regolarità contributiva. Per i lavori pubblici, infatti, il DURC si accompagna a tutte le fasi della attività della imprese, dalla partecipazione alla gara alla verifica dell'autodichiarazione, dalla stipula del contratto ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per gli stati finali. Per i lavori privati invece il DURC viene richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.
E’ possibile leggere il testo della Circolare INPS e della nota del MLPS sopraindicati nonché il testo di tutta la ulteriore documentazione emessa dal Ministero del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL e dalla Casse Edili riguardante il DURC nella rubrica Norme e Prassi - D. Lgs. n. 494/96 del sito web www.porreca.it.