(Quesito tratto dalla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 494/1996". La risposta è stata data in vigenza del decreto stesso. Per eventuali aggiornamenti sull'argomento specifico collegarsi alla rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008" cliccando qui).
QUESITO
Gli adempimenti di cui all'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 494/96 (verifica idoneita', dichiarazione, certificazione e trasmissione al comune di detti dati) sono obbligatori anche nel caso di piccoli interventi dove non e' necessario redigere il PSC? Alla luce della modifica apportata dalla legge Biagi detti documenti devono essere inviati per tutte le imprese esecutrici che interverranno in cantiere e per tutti i subappaltatori o solo per l'impresa principale? E se una impresa affida delle opere in subappalto come si deve comportare se i lavori sono gia' iniziati?
RISPOSTA
Si fa presente che il decreto di attuazione della legge Biagi ha modificato il comma 8 dell’art. 3 del D. Lgs. 494/96 ed ha integrato degli obblighi già posti a carico del committente in quanto tale (soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera), obblighi quindi da osservare indipendentemente dalla entità del cantiere e dalla necessità di nominare il coordinatore e di far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (lavori minori). A conferma di quanto detto si osserva che lo stesso art. 8 specifica all’inizio esplicitamente che gli adempimenti in esso contenuto, e quindi anche la modifica apportata dal decreto di attuazione della legge Biagi, si applicano anche nel caso di un'unica impresa esecutrice, per la quale del resto non vige l’obbligo della presenza di un coordinatore.
Sono obblighi che il legislatore ha inteso porre a carico del committente nell’ottica di spingerlo ad assicurarsi che le imprese esecutrici che entrano in cantiere, fosse pure una sola, oltre ad avere l'idoneità tecnico-professionale siano in regola con gli istituti assicurativi e che rispettino i contratti di lavoro. Con la precedente dizione del comma 8 dell'art. 3 si consentiva allo stesso committente di limitarsi a richiedere delle dichiarazione di regolarità contributiva ed ora invece è stato aggiunto l’obbligo di acquisire una certificazione attestante la stessa regolarità, rilasciata dagli Uffici competenti, da trasmettere alla amministrazione concedente.
Il tutto è visto nell’ottica di condizionare il committente ad assicurarsi che nel cantiere nel quale si sta realizzano l’opera per suo conto non si annidi del lavoro nero per le cui irregolarità peraltro potrebbe essere chiamato a rispondere in solidarietà con l’impresa esecutrice.
Seguendo questa logica si desume che il controllo richiesto al committente e quindi l’obbligo di acquisizione e di trasmissione della documentazione di regolarità contributiva sia da estendere a tutte le imprese esecutrici qualunque sia la collocazione nell’ambito dell’appalto (appaltatrici o subappaltatrici).
In merito al momento di acquisizione della citata documentazione mi sembra ovvio che ciò debba avvenire prima dell’affidamento dei lavori relativi ad ogni singola impresa esecutrice e di conseguenza può avvenire anche nel corso del cantiere già in atto. Nel caso di lavori affidati in subappalto la ditta appaltatrice, che già è tenuta a farne comunicazione al committente e ad essere da questi autorizzata, avrà cura di consegnare allo stesso, nel “presentare” la ditta subappaltatrice, le dichiarazioni e la documentazione attestanti la sua regolarità per consentire ad esso di trasmetterla alla amministrazione competente congiuntamente al nominativo dell’impresa così come previsto dalla legge.