Porreca.it, su richiesta di Associazioni di sicurezza, ordini e collegi professionali, studi tecnici e legali, allo scopo di favorire, diffondere e incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro, è disposto a sottoscrivere una convenzione in base alla quale si impegna a consentire agli iscritti che ne facciano richiesta l’accesso per un anno alla Banca Dati del proprio sito ad un prezzo ridotto di un terzo rispetto a quello normalmente praticato agli utenti abbonati. Per le modalità contattare la redazione all'indirizzo info@porreca.it
La formazione dei lavoratori neoassunti va impartita prima di adibire gli stessi alla loro attività ma questo non è in contraddizione con la disposizione di cui all’art. 37 comma 12 del D, Lgs. n. 81/2008 secondo cui la stessa deve avvenire durante l’orario di lavoro?
Risposta a cura di G. Porreca L’errore che chiaramente commette chi ha formulato il quesito è quello di far coincidere il momento dell’assunzione del lavoratore con quello dell’inizio dell’attività alla quale deve essere adibito e questa osservazione, anche per rispondere al quesito pervenuto, ci dà lo spunto per richiamare le disposizioni di legge e regolamentari vigenti che riguardano la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obbligo della formazione dei lavoratori....................
Un lavoratore regolarmente formato per il “rischio di mansione” ha successivamente frequentato il corso da preposto prima della scadenza quinquennale relativa all'aggiornamento della formazione generale+specifica. Secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte tra loro, può ritenersi la formazione da preposto valida come aggiornamento della formazione "per lavoratori" e non aggiornare di conseguenza quest’ultima alla sua naturale scadenza? Risposta a cura di G. Porreca Un quesito analogo a quello formulato e con il quale veniva richiesto se l’aggiornamento da preposto fosse comprensivo dell’aggiornamento da lavoratore è stato già posto in precedenza e ad esso è stato dato riscontro con la risposta al quesito n. 370 pubblicato nella rubrica dei quesiti di questo stesso sito. Ora invece il lettore, facendo riferimento alla tabella di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte tra loro, chiede se....................
Emanato dal Governo il DPCM 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.Il testo in pdf
Con la Circolare del 14/1/2021 il Ministero della Salute ha comunicato che l’attuale situazione emergenziale non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione e pubblicazione. Alla luce infatti della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza Covid-19 e della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, è stato ritenuto opportuno sospendere l’invio dell’allegato 3B per tutto il 2021..
Considerati i quesiti e le richieste di pareri pervenuti al sito sul tema dei costi della sicurezza si ripropone la lettura dell'articolo "Approfondimento sui costi e sugli oneri di sicurezza negli appalti di opere pubbliche" e sui metodi del loro calcolo elaborato dall'ing. Porreca e consultabile nella rubrica degli approfondimenti di questo stesso sito.
Con la legge 27/11/2020 n. 159, di conversione del Decreto Legge 07/10/2020 n. 125 e in vigore dal 4/12/2020, è stata prorogata fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 la validità degli attestati in materia di salute e sicurezza che andavano rinnovati nel periodo fra il mese di agosto e il mese di dicembre 2020 .
Con l'art. 19 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (Decreto Milleproroghe) è stato prorogato fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 per cui sono state cambiate diverse scadenze collegate con la fine dell'emergenza alcune delle quali interessano da vicino il campo del lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Emanato il D. L. 18/12/2020 n. 172 contenente le misure valide per il periodo natalizio per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Le disposizioni del Decreto si applicano a partire dal 19 dicembre 2020, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 18/12/2020 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il testo del decreto legge.
E' stata attivata una convenzione fra porreca.it e l'Associazione Geometri della Provincia di Reggio Emilia, in base alla quale porreca.it si è impegnato a fornire agli iscritti all’Associazione stessa che ne facciano richiesta un abbonamento annuo ad un prezzo ridotto di un terzo rispetto a quello praticato normalmente agli utenti e una informativa su Corsi e Convegni segnalati. Per informazioni sul come attivare le convenzioni conttatta info@porreca.it.
La Corte di Cassazione, nell'annullare un'ordinanza del Tribunale del Riesame e nel rinviarla allo stesso per un nuovo esame, ha fornito in una recente sentenza della III Sezione delle utili indicazioni per la valutazione e la conferma di un provvedimento di sequestro di un cantiere edile operato dagli U.P.G. di un Organo di vigilanza. Il commento a cura di G. Porreca.
Si ripropone fra i quesiti più letti negli ultimi mesi. "In una società di capitali organizzata in diverse Aree territoriali di attività a capo delle quali vi è un direttore con delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 chi è tenuto a effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR e chi è tenuto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?" La risposta a cura di G. Porreca.
L’obbligo di prevedere delle scadenze nel programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori va riferito a rapporti di lavoro di una certa durata nel tempo e non a prestazioni occasionali non avendo la previsione in tal caso alcun senso.
La violazione della procedura amministrativa estintiva prevista dal D. Lgs. 758/1994 non può condizionare l'esercizio dell'azione penale. un orientamento contrario appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.
Una società di capitali è organizzata in diverse Aree territoriali di attività a capo delle quali vi è un direttore con delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008. Chi è tenuto in tale tipo di struttura a effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR e chi è tenuto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il direttore di ogni singola Area o l’amministratore unico della società? Risposta a cura di G. Porreca Il quesito pervenuto da uno studio legale riguarda sostanzialmente l’individuazione della organizzazione della sicurezza sul lavoro in una struttura complessa e per rispondere allo stesso è necessario prendere in esame le disposizioni di legge previste in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare quelle sulla valutazione dei rischi e la redazione del DVR e quelle sulla istituzione del servizio di prevenzione e protezione. Nelle strutture complesse.................
Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza.