Porreca.it, su richiesta di Associazioni di sicurezza, ordini e collegi professionali, studi tecnici e legali, allo scopo di favorire, diffondere e incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro, è disposto a sottoscrivere una convenzione in base alla quale si impegna a consentire agli iscritti che ne facciano richiesta l’accesso per un anno alla Banca Dati del proprio sito ad un prezzo ridotto di un terzo rispetto a quello normalmente praticato agli utenti abbonati. Per le modalità contattare la redazione all'indirizzo info@porreca.it
Un lavoratore regolarmente formato per il “rischio di mansione” ha successivamente frequentato il corso da preposto prima della scadenza quinquennale relativa all'aggiornamento della formazione generale+specifica. Secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte tra loro, può ritenersi la formazione da preposto valida come aggiornamento della formazione "per lavoratori" e non aggiornare di conseguenza quest’ultima alla sua naturale scadenza? Risposta a cura di G. Porreca Un quesito analogo a quello formulato e con il quale veniva richiesto se l’aggiornamento da preposto fosse comprensivo dell’aggiornamento da lavoratore è stato già posto in precedenza e ad esso è stato dato riscontro con la risposta al quesito n. 370 pubblicato nella rubrica dei quesiti di questo stesso sito. Ora invece il lettore, facendo riferimento alla tabella di cui all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte tra loro, chiede se....................
In materia di sicurezza sul lavoro è centrale il concetto di rischio e il garante dello stesso è colui che lo gestisce. è lui che deve essere chiamato a rispondere nel caso che un evento illecito si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria.
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L’Inail, considerato il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il D.M. 11/4/2011 ha riconosciuto all’Istituto, ha curata nell'ambito della Collana riferita agli apparecchi di sollevamento persone, una pubblicazione contenente istruzioni per la prima verifica dei ponti sospesi. L'elaborato descrive in dettaglio tali apparecchiature illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare, in modo approfondito, l’attività tecnica di prima verifica periodica.
E' normale che una azienda che svolge una attività rientrante fra quelle a rischio di incendio elevato richieda che i lavoratori di un'impresa alla quale devono essere affidati i lavori di pulizia facciano parte della squadra di emergenza e che quindi siano formati adeguatamente rispetto al livello di rischio presente nell'azienda stessa o di tale squadra devono far parte solo lavoratori della ditta committente? Risposta a cura di G. Porreca.
Con Decreto dell'11/02/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute son stati sostituiti gli allegati XLII e XLIII al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Le sostituzioni sono state fatte al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.
Si segnala una recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione sull'individuazione della responsabilità per un infortunio accaduto a un lavoratore in una azienda presso in macchinario concesso in uso. Può essere trasferita tale responsabilità con una clausola inserita nel contratto di comodato d'uso? Il parere della suprema Corte e il commento a cura di G. Porreca.
Sono subentrato al datore di lavoro di una azienda nella quale svolge l’attività di RSPP un tecnico nominato dal datore di lavoro che ho sostituito. Il dubbio che ho è se sia ancora valida la nomina del RSPP fatta dal precedente datore di lavoro o se devo provvedere a nominarne un altro. Quale è il suo parere alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008? Risposta a cura di G. Porreca. Il quesito formulato dal lettore è analogo a un altro quesito al quale lo scrivente ha già dato risconto e inserito con il n. 507 nella rubrica dei quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 di questo stesso sito. In quella circostanza a porre il quesito era stato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, essendo cambiato l’amministratore della società che gestiva l’azienda presso la quale svolgeva la sua attività, aveva chiesto al nuovo amministratore un nuovo incarico che,.................
E' stata attivata una convenzione fra porreca.it e l'Associazione Geometri della Provincia di Reggio Emilia, in base alla quale porreca.it si è impegnato a fornire agli iscritti all’Associazione stessa che ne facciano richiesta un abbonamento annuo ad un prezzo ridotto di un terzo rispetto a quello praticato normalmente agli utenti e una informativa su Corsi e Convegni segnalati. Per informazioni sul come attivare le convenzioni conttatta info@porreca.it.
Il direttore tecnico di cantiere oltre a tutelare la sicurezza dei lavoratori è tenuto a vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme alle normative vigenti ed è anche garante della sicurezza dei fruitori dell’opera una volta realizzata.
Non può essere ascritto al preposto una eventuale condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza di una prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.
Una società di capitali è organizzata in diverse Aree territoriali di attività a capo delle quali vi è un direttore con delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008. Chi è tenuto in tale tipo di struttura a effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR e chi è tenuto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il direttore di ogni singola Area o l’amministratore unico della società? Risposta a cura di G. Porreca Il quesito pervenuto da uno studio legale riguarda sostanzialmente l’individuazione della organizzazione della sicurezza sul lavoro in una struttura complessa e per rispondere allo stesso è necessario prendere in esame le disposizioni di legge previste in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare quelle sulla valutazione dei rischi e la redazione del DVR e quelle sulla istituzione del servizio di prevenzione e protezione. Nelle strutture complesse.................