Approfondimento sulla facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
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Decaduta dopo quasi diciannove anni la facoltà per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi numerosi sono i quesiti e le richieste di chiarimenti pervenuti al sito finalizzate a conoscere se e quando tali aziende possono ora fare ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento di cui al Decreto Interministeriale 30/11/2012 entrato in vigore il 4/2/2013 e più in particolare se il ricorso stesso è consentito nel caso in cui in tali aziende dovessero esistere dei particolari rischi quali quello chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeno, ecc. per cui si ritiene di elaborare sull’argomento un approfondimento nel quale fare il punto della situazione.
Oggetto dell’argomento è ancora una volta l’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i quell’articolo che è stato già al centri di diversi quesiti riportati nella rubrica dei quesiti di questo stesso sito e che lo scrivente ha avuto modo di definire un vero e proprio rompicapo del Testo per la poco felice articolazione delle disposizioni riguardanti proprio la facoltà o meno per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento di valutazione.
Per quanto riguarda il contenuto del citato articolo 29, infatti, già in passato si è avuto modo di mettere in evidenza la poca “attenzione” che il legislatore ha mostrato allorquando nel comma 6 di tale articolo ha indicato che le aziende fino a 50 lavoratori “possono effettuare” la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate mentre nel comma 5 dello stesso articolo ha indicato che le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, essendo stata utilizzata in esso l’espressione “effettuano”, debbono invece ricorrere obbligatoriamente alle stesse. E’ grazie alla Commissione per gli Interpelli che sono stati successivamente forniti dei chiarimenti nel rispondere, in particolare, all’interpello n. 7 del 15/11/2012 nella quale è stato precisato, come del resto era ovvio, che la facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate è rivolta anche alle aziende fino a 10 lavoratori e che in sostanza il “possono effettuare” che si legge nel comma 6 sarebbe dovuto comparire anche nel comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008.
L’attenzione in questo periodo è rivolta invece ad un’altra “disattenzione” che il legislatore ha avuto nel fissare le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 29 che qui di seguito si ritiene di rammentare.
Secondo il comma 5 dell’articolo 29:
“comma 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 (slittato al 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)",
per cui, secondo quanto indicato nell’ultimo periodo dello stesso comma, non possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi le:
a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
per le quali è pertanto preclusa la facoltà, anche se occupano meno di 10 addetti, di ricorrere all’utilizzo delle procedure standardizzate.
Secondo il comma 6 dell’articolo 29:
“comma 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”.
Con il comma 7 dello stesso articolo 29 il legislatore ha comunque inteso fissare delle esclusioni circa la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate stabilendo con lo stesso che:
“comma 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”,
aziende che nel seguito per semplicità indicheremo come aziende “a rischi rilevanti” quelle di cui alla lettera a) e come aziende “a particolari rischi” quelle di cui alla lettera b).
E’ la lettura del comma 7 dell’articolo 29 che certamente ha portato i lettori a formulare i quesiti e la richiesta dei chiarimenti finalizzate appunto a sapere se le aziende fino a 10 lavoratori di cui al comma 5, facendo il legislatore nel comma 7 riferimento solo alle disposizioni di cui al comma 6, possano ricorrere alle procedure standardizzate pur in presenza di rischi particolari (chimici, biologici, atmosfere esplosive, ecc.).
La risposta al quesito è in realtà diversa a seconda della interpretazione che viene data al comma 6 dell’articolo 29. Se infatti all’espressione “i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori” che si legge in tale comma viene dato il significato letterale di “i datori di lavoro che occupano da 1 a 50 lavoratori” la risposta al quesito è che sia le aziende “a rischi rilevanti” ex articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che quelle “a particolari rischi” e cioè quelle con la presenza di rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, ecc., sono escluse, ai sensi del comma 7 dell’articolo 29, dalla facoltà di poter ricorrere alle procedure standardizzate. Se invece, come sostenuto da alcuni altri, all’espressione stessa riportata nel comma 6 si attribuisce l’interpretazione non proprio rigorosa di “i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori” la risposta al quesito è che le aziende che occupano fino a 10 lavoratori ai sensi del comma 7 possono sempre fare ricorso alle procedure standardizzate sia che nelle stesse si svolgano attività che comportino “particolari rischi” sia che nelle stesse si svolgano attività a “rischi rilevanti”, affermazione quest’ultima che in realtà si accetterebbe con una certa difficoltà e che comunque susciterebbe delle forti perplessità. Se così fosse, infatti, è come consentire di far fare la valutazione dei rischi e di far compilare il relativo documento di valutazione secondo le procedure standardizzate ad esempio ad una azienda nucleare o ad una centrale termoelettrica il che sarebbe assolutamente assurdo.
Alcuni chiarimenti sembrerebbero derivare dalla lettura del Decreto Interministeriale 30/11/2012 che ha recepite le procedure standardizzate in quanto è facile notare che nel Modulo n. 2 della parte II dello stesso, riguardante la “individuazione dei pericoli presenti in azienda”, fra i pericoli in esso indicati da prendere in considerazione, a pag. 23 del documento, sono stati inseriti gli “agenti chimici”, gli “agenti cancerogeni e mutageni”, “i rischi da amianto” e la “presenza di atmosfere esplosive” e cioè proprio quegli agenti già citati nel comma 7 dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 il che farebbe propendere per la interpretazione secondo cui per le aziende fino a 10 lavoratori sussisterebbe in ogni caso la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate. Ma si fa notare d’altro canto che nello stesso Decreto Interministeriale 30/11/2012 al punto 2 della parte I, riguardante il campo di applicazione del decreto medesimo viene esclusa, a pag. 5 del documento, la facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori “a rischi rilevanti” ex articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008 con una interpretazione fra l’altro sbagliata del comma 5 dell’articolo 29 nel quale il legislatore ha voluto escludere tali aziende non dalle procedure standardizzate citate nel 1° periodo ma dall’autocertificazione della effettuazione della valutazione dei rischi citata nel 2° periodo.
Siamo allora davanti ad un altro bel rompicapo per cui sarebbe ora necessario che il Ministero del Lavoro intervenga ancora una volta a fornire gli opportuni chiarimenti o che per suo conto lo faccia la Commissione per gli Interpelli se ha ricevuto una istanza in tal senso. Quel che sarebbe ancor più opportuno è che sia il legislatore ad intervenire per rivedere ed a riscrivere una volta per tutte di sana pianta questo “benedetto” articolo 29.
Bari maggio 2013 Gerardo Porreca