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D. Lgs. n. 812008 e s.m.i. aggiornato dal Ministero del Lavoro (edizione settembre 2024)
 
D. Lgs. n. 812008 e s.m.i. aggiornato dal Ministero del Lavoro (edizione settembre 2024)
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (559): sui contenuti del piano operativo di sicurezza nel caso in cui una impresa appaltatrice subappalti a dei lavoratori autonomi parte dei lavori avuti in affidamento dal committente.
 
      Se la nostra impresa subappalta delle lavorazioni a dei lavoratori autonomi, dobbiamo mettere nel nostro POS oltre ai nostri rischi anche quelli delle loro lavorazioni oppure fargli firmare una dichiarazione dove viene indicata la presa visione del PSC, i DPI e le attrezzature utilizzate? Inoltre, ai subappaltatori oltre al PSC dobbiamo inviare anche il nostro POS per presa visione?
       Risposta a cura di G. Porreca.
    Il caso segnalato dal lettore che ha formulato il quesito fa riferimento alla organizzazione di un cantiere nel quale una impresa appaltatrice per realizzare un’opera edile ha subappaltato parte dei lavori a dei lavoratori autonomi. L’impresa ha chiesto in merito se nel proprio piano operativo di sicurezza (POS) deve inserire o meno anche i rischi dei lavoratori autonomi che andranno ad operare in cantiere o lasciare che siano essi a rilascare delle dichiarazioni sulla loro organizzazione e inoltre………………………...
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (557): Quesito sulla gestione comune fra appaltatrice e subappaltatrice dei servizi di emergenza in cantiere.
 
     È possibile per una impresa appaltatrice che fa solo attività di supervisione e fornitura materiale e che ha subappaltata in toto l'attività di posa in opera, non avendo lavoratori addetti al primo soccorso né all’antincendio, fare una gestione comune delle emergenze con l'azienda che posa in opera? Se si, cosa deve aggiungere nel contratto? L’impresa appaltatrice che fa l’attività di supervisione deve comunque individuare un preposto e fargli frequentare un corso di formazione? Cosa indicare nel POS per le figure di preposto e capocantiere?
       Risposta a cura di G. Porreca.
    Sono diverse le domande rivolte dal lettore che ha formulato il quesito riferite a un caso in cui una impresa appaltatrice che ha preso in affidamento dal committente una attività di fornitura e posa in opera di materiale e che ha subappaltata totalmente la posa in opera riservandosi di svolgere con il suo personale una attività di supervisione. Cosa fare, ha chiesto sostanzialmente il lettore, per una corretta applicazione delle disposizioni di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda………………………...
 
 
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Bozza definitiva Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 c. 2 D.Lgs. 81.2008)
 
Bozza definitiva Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 c. 2 D.Lgs. 81.2008)
 
Sentenza Cassazione (832): Sulla responsabilità del committente non professionale nel caso che appalti lavori di natura domestica - penale Sezione IV n. 40689 del 6/11/2024.
 
Il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori domestici, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni antinfortunistiche, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa e di verificare i suoi requisiti.
 
Sentenza Cassazione (830): Sull’obbligo di valutare i rischi e di redigere il DVR indipendentemente dall’attività svolta - penale Sezione III n. 38487 del 21/10/2024.
 
L'assenza di rischi nel luogo di lavoro deve emergere comunque da una valutazione dei rischi e di essa bisogna dar conto nel relativo documento di valutazione dei rischi. In buona sostanza la mancanza di rischi non esonera dalla elaborazione del DVR.E' quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
 
Sentenza Cassazione (827): Sulla protezione dei lavoratori dai rischi anche se dovuti a sue disattenzioni, imprudenze e disubbedienze - penale Sezione IV n. 35714 del 24/09/2024.
 
Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori.
 
Sentenza Cassazione (828): Le norme antinfortunistiche mirano a tutelare i lavoratori anche dai rischi dovuti alle loro imprudenze - penale Sezione IV n. 31661 del 02/08/2024.
 
L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni e imprudenze.
 
Sentenza Cassazione (831): Sul principio che non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo - penale Sezione IV n. 39168 del 25/10/2024.
 
Il datore di lavoro è il garante della sicurezza del lavoratore per cui  ove non ottemperi agli obblighi di tutela risponde di un evento lesivo in base al principio che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
 
 
   
 
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