Contestate ad un giudice dell'esecuzione del tribunale quale committente ex d. lgs. n. 494/96 violazioni per lavori di demolizione avviati a seguito di una sua ordinanza.
Un Giudice dell'esecuzione di un Tribunale è stato chiamato a rispondere della mancata applicazione delle norme di sicurezza di cui ai decreti legislativi n. 494/96 e n. 626/94 e della mancata applicazione della normativa sui lavori pubblici per alcuni lavori di demolizione di un fabbricato avviati per dare attuazione ad una propria ordinanza. Quanto sopra è scaturito a seguito di un indagine avviata dal Pubblico Ministero in occasione di un infortunio mortale che ha colpito un lavoratore di una ditta subappaltatrice rimasto folgorato durante la rimozione di un quadro elettrico installato nel fabbricato in demolizione. L'ispettore del lavoro della locale Direzione Provinciale del Lavoro, delegato delle indagini, ha riscontrato una serie di inosservanze alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre a quelle sui lavori pubblici e, acclarata l'applicazione nella circostanza del D. Lgs. n. 494/96 sui cantieri temporanei o mobili, ha individuato nel giudice dell'esecuzione la figura del committente in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto in questione. Allo stesso, pertanto, sono state contestate alcune violazioni per non avere organizzato la sicurezza del cantiere, così come previsto dalla vigente direttiva cantieri, per non aver nominato il coordinatore in fase di progettazione e per non aver fatto redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, per non aver fatto redigere alle imprese esecutrici il piano operativo di sicurezza, per non aver nominato il coordinatore in fase di esecuzione per il controllo del cantiere e per non avere, infine, provveduto a notificare agli organi di vigilanza competenti l'inizio dei lavori così come previsto dalla citata normativa. E' stata inoltre riscontrata la mancata individuazione di altre figure professionali (progettista, direttore dei lavori) e l'inosservanza alle disposizioni in materia di piani di sicurezza previste dalla legge Merloni sui lavori pubblici.
Ai titolari delle ditte esecutrici, appaltatrice e subappaltatrice, è stata contestata la mancata attuazione delle misure di sicurezza la cui omissione ha portato all'accaduto oltre alla mancata redazione, per il cantiere in esame, dei piani operativi di sicurezza.
L'accaduto è singolare ma appare evidente che anche nel caso di un intervento richiesto per dar corso ad un provvedimento di esecuzione forzata emesso dal giudice competente, anche se si è in presenza di particolari condizioni ed esigenze, debbano comunque essere applicate le normative poste a tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori impegnati.
Quanto sopra vale ovviamente anche per quegli interventi che comportano l'installazione di un cantiere temporaneo o mobile ed appaltati dalle pubbliche amministrazioni in genere (Prefettura, Province, Comuni, ecc.).