L’argomento riguarda il Decreto Legislativo n. 758/94 sul nuovo regime sanzionatorio che si applica alle violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Brevemente in caso di inosservanza a queste disposizioni di legge è previsto che l’organo di vigilanza contesti la contravvenzione agli inadempienti ed adotti un provvedimento di prescrizione finalizzato a far rimuovere le infrazioni ed a far eliminare le situazioni di pericolo. Contestualmente essendo le violazioni dei reati la notizia viene comunicata all’autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica). Una volta constatata la ottemperanza il contravventore viene ammesso al pagamento di una sanzione ridotta pari ad un quarto del massimo ed il versamento della somma è motivo di richiesta al GIP da parte del P.M. di archiviazione del procedimento. E’ quindi evidente che si è in presenza di una fase amministrativa nell’ambito di un procedimento penale.
Ora è accaduto che il legale difensore di un contravventore ha pensato bene (ma è il caso di dire non ha pensato abbastanza) di far ricorso al Tribunale Civile chiedendo l’annullamento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza invocando una procedura che è prevista invece per gli illeciti amministrativi (ex. D.P.R. n. 689/1981). Ovviamente il Giudice in udienza riconoscendo la propria incompetenza ha rigettato il ricorso. Ma c’è di più. Per un analogo ricorso proposto da un contravventore per alcune violazioni in materia di sicurezza sul lavoro il Tribunale Civile, ignorando di essere in presenza di una notizia di reato e quindi in campo puramente penale, ha ritenuto di dibattere il ricorso e con apposita sentenza che fa scalpore ha annullato il verbale ispettivo e le prescrizioni in esso contenute dichiarando inefficace la sanzione amministrativa inflitta (sic!). Ci auguriamo che la singolare decisione non dia corso ad analoghe abnormi iniziative.