Un committente imprenditore che aveva affidato dei lavori con contratto d'opera ad un artigiano edile per la realizzazione di un pozzo al servizio di una fossa biologica necessaria per la costruzione di un bagno nella propria abitazione è rimasto vittima di un infortunio mortale per carenza di misure di sicurezza. L'artigiano ha invocato la violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 sostenendo che nell'ambito del coordinamento richiesto dalla legge incombeva al committente la predisposizione delle protezioni. In realtà l'artigiano non ha tenuto conto che l'applicabilità del citato art. 7 è legata all'affidamento ad imprese o lavoratori autonomi di lavori da effettuarsi all'interno di una azienda o di una unità produttiva e non anche all'interno ed al servizio di una civile abitazione nulla contando che il proprietario dell'abitazione che aveva commissionato l'opera fosse a sua volta un imprenditore e quindi un datore di lavoro. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi in merito secondo la quale "ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, non conta evidentemente la qualifica professionale del datore di lavoro quanto la natura del contesto nel quale i lavori commissionati debbano eseguirsi e che è quello dell'esercizio di una attività di impresa".