Il GIP di un Tribunale ha assolto un datore di lavoro dall'accusa di lesioni personali colpose gravi a seguito di un infortunio occorso ad un proprio dipendente nella cui dinamica era stata riscontrata una violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, per essere stato il reato estinto per definizione in via amministrativa ex art. 24.2 del D. Lgs. n. 758/94 (nuovo regime sanzionatorio in materia di igiene e di prevenzione degli infortuni). Il D. Lgs. n. 758/94 consente ai sensi dell'art. 24 di estinguere un reato contravvenzionale in materia di sicurezza sul lavoro una volta che il contravventore abbia provveduto, adempiendo alla prescrizione antinfortunistica, ad eliminare la violazione ed a pagare una sanzione ridotta pari ad un quarto del massimo ma non è applicabile ad un'ipotesi delittuosa come quella del caso in esame (lesioni colpose ex art. 590 c.p.). La Corte di Cassazione constatata la erronea applicazione del D. Lgs. n. 758/94 e la presenza nella decisione del GIP di una palese violazione di legge ha annullata la sentenza impugnata ed ha restituito gli atti alla A. G. procedente, altro Magistrato, per il seguito del procedimento in ordine al reato di lesioni colpose. (Sentenza n. 35567 del 16/9/2003 sezione IV). |