Davvero singolare per la sua dinamica l'evento infortunistico accaduto ad un lavoratore adibito ad una pressa piegatrice in una officina. A causa di una macchia di olio posta sul pavimento il lavoratore è scivolato e per non cadere si è aggrappato alla macchina mettendo la mano nello spazio sottostante la pressa. Nel cadere però col piede ha azionato inavvertitamente il pedale di comando della macchina provocando così la discesa della pressa stessa che gli provocava la parziale amputazione delle dita. E' noto che a determinare l'entità del rischio concorrono la probabilità che un evento accada per il danno al quale lo stesso evento porta se si dovesse verificare ed in questo caso si può certo affermare che la sfortuna ha giocato a sfavore del datore di lavoro. Comunque avendo nell'evento concorso una carenza di misura di sicurezza in quanto non è risultato attivo un dispositivo di sicurezza costituito da una cellula fotoelettrica che avrebbe bloccato automaticamente la discesa della pressa ed evitato quindi che il fatto imprevedibile fosse accaduto, il datore di lavoro, che invocava la eccezionalità, la abnormità e l'esorbitanza dell'accaduto rispetto al processo produttivo, è stato lo stesso condannato nei primi due gradi di giudizio a sei mesi di reclusione con conferma finale da parte della Corte di Cassazione (Sentenza Sez. IV n. 36993 del 26/9/2003). |