Se la nostra impresa subappalta delle lavorazioni a dei lavoratori autonomi, dobbiamo mettere nel nostro POS oltre ai nostri rischi anche quelli delle loro lavorazioni oppure fargli firmare una dichiarazione dove viene indicata la presa visione del PSC, i DPI e le attrezzature utilizzate? Inoltre, ai subappaltatori oltre al PSC dobbiamo inviare anche il nostro POS per presa visione? Risposta a cura di G. Porreca.
Il caso segnalato dal lettore che ha formulato il quesito fa riferimento alla organizzazione di un cantiere nel quale una impresa appaltatrice per realizzare un’opera edile ha subappaltato parte dei lavori a dei lavoratori autonomi. L’impresa ha chiesto in merito se nel proprio piano operativo di sicurezza (POS) deve inserire o meno anche i rischi dei lavoratori autonomi che andranno ad operare in cantiere o lasciare che siano essi a rilascare delle dichiarazioni sulla loro organizzazione e inoltre………………………...
Una azienda X noleggia a freddo una gru a torre ad una azienda Y che a sua volta fa un comodato d'uso gratuito dell’attrezzatura a un'altra azienda Z che opera in un cantiere edile e con la quale non ha nessun rapporto di subappalto. Il comodato d'uso gratuito che l'azienda Y fa con l'azienda Z, fatto secondo l'art.72 del TU, deve essere mandato anche all'azienda X per conoscenza o, visto che l'azienda X non ha nessun rapporto contrattuale con l'azienda Z, il comodato d'uso gratuito va inviato solamente al CSE?
Risposta a cura di G. Porreca.
Il caso segnalato dal lettore che ha formulato il quesito riguarda un azienda, individuata con la lettera X, che ha un noleggiato a freddo una gru a torre a un altra azienda Y che, a sua volta, l’ha ceduta in comodato d’uso a una terza azienda Z e nello stesso viene chiesto sostanzialmente quali sono gli obblighi di sicurezza che devono rispettare le tre aziende, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008, con la precisazione in più che l’azienda Z la deve utilizzare in un cantiere edile………………………...
La Banca Dati contiene le seguenti rubriche:
- una rubrica "Linee Guida" riportante le principali linee guida ed i principali indirizzi emanati da istituzioni (Ministero del Lavoro, ISPESL, INAIL, Regioni, ASL, associazioni di categoria, ecc.) e da comitati di coordinamento vari, in merito alla applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- un "Repertorio delle Sentenze" contenente il commento di circa 400 sentenze della Corte di Cassazione, delle Corti di Appello, dei Tribunali, della Corte Costituzionale e della Corte Europea, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- una rubrica di "Approfondimenti" contenente articoli, interventi ed approfondimenti personali e di altri autori sulle principali tematiche nella materia della salute e sicurezza dei lavoratori;
- una rubrica di "Quesiti" contenente la risposta da parte dell’ing. Porreca ad oltre 600 quesiti sulla applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la risposta a quesiti rivolti al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, alla Commissione Interpelli, all’Inail, alle Regioni, alle ASL ed altre Istituzioni ed Enti;
- una rubrica denominata "Norme e prassi" nella quale sono riportati, sia in ordine cronologico che per argomenti, i testi delle principali disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro comprese le modifiche e le integrazioni sopravvenute, i principali decreti ministeriali e le principali circolari emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da altri Ministeri competenti nonché le fondamentali direttive comunitarie nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori domestici, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni antinfortunistiche, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa e di verificare i suoi requisiti.
L'assenza di rischi nel luogo di lavoro deve emergere comunque da una valutazione dei rischi e di essa bisogna dar conto nel relativo documento di valutazione dei rischi. In buona sostanza la mancanza di rischi non esonera dalla elaborazione del DVR.E' quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si dovessero verificare per effetto della violazione dei suoi doveri di sicurezza.
L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni e imprudenze.
Il datore di lavoro è il garante della sicurezza del lavoratore per cui ove non ottemperi agli obblighi di tutela risponde di un evento lesivo in base al principio che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.