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L'editoriale di Gerardo Porreca sul Decreto di semplificazione dei controlli sulle attività economiche: quali novità sulla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro?
     È in vigore dal 2 agosto 2024 il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 18 luglio 2024 e contenente le nuove regole per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
     Quando vi sono nuove disposizioni che mirano a semplificare le regole vigenti, qualunque sia il settore al quale le stesse si riferiscono, le si leggono in genere con un po’ di diffidenza in quanto spesso le stesse tradiscono l’obiettivo per il quale sono state introdotte; quello di cui ora parliamo sembra essere proprio uno di quei casi. Le nuove disposizioni si leggono e si rileggono con attenzione, si confrontano con quelle già esistenti, si analizzano un po’ a fatica perché alla fine ti accorgi che sono “semplicemente“ più complesse, più farraginose e non di immediata applicazione.. Il Decreto semplificazione dei controlli comunque rappresenta un ottimo tema di cui parlare e sul quale discutere negli incontri, convegni e seminari che nei mesi di settembre e ottobre, al termine della pausa estiva, si andranno a organizzare nelle prossime fiere e manifestazioni di Bergamo, Bologna e Bari. Vediamo ora di sintetizzarle facendo riferimento in particolare al campo della salute e sicurezza sul lavoro.
     Il Decreto legislativo in esame è costituito da 13 articoli con i contenuti di seguito indicati:

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi
Art. 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»
Art. 4 – Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli
Art. 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
Art. 6 – Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile
Art. 7 – Meccanismi di dialogo e collaborazione
Art. 8 – Formazione
Art. 9  – Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Art. 11 – Clausola di salvaguardia
Art. 12 – Abrogazioni
Art. 13 – Clausola di invarianza finanziaria

     Tale Decreto, le cui disposizioni sono già in vigore dal 2 agosto 2024, si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche, da intendere tali le attività che consistono nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato, svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma comma 2, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e mira a ridurre il carico burocratico e regolatorio che appesantisce il mondo produttivo cercando di eliminare gli oneri eccessivi o non necessari che derivano dai controlli e dalle ispezioni e che impattano direttamente sulle attività economiche e, quindi, anche eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni. Il nuovo provvedimento riguarda anche i controlli per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al nuovo sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo. Con tale articolo, infatti, è stato introdotto un sistema di identificazione del livello di rischio "basso" che riguarda vari ambiti fra i quali anche quello della sicurezza dei lavoratori.
     È stato affidato all'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) il compito di elaborare, per ciascun ambito lavorativo, dopo avere consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è da associare un Report certificativo, norme tecniche o prassi che saranno comunque approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni interessate.
      Con l'art. 4 del Decreto è stato introdotto l'obbligo da parte dei soggetti che effettuano i controlli di consultare il fascicolo informativo dell'impresa di cui all’articolo 2, comma 2 lettera b) della legge 29/!2/1993 n. 580 tenuto dalle Camere di Commercio. Secondo lo stesso, infatti, "Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico», di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
     Nell’art. 5 del Decreto sono stati invece fissati i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche. In esso viene indicato che, ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni provvedono a programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano e effettuano i controlli ordinari non più di una volta all'anno, salvi alcuni casi particolari indicati nella norma. Non possono essere effettuate inoltre due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta. Quando all’esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento; il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi alcuni casi particolari.
     Con riferimento ai provvedimenti da adottare il Decreto legislativo ha introdotto con l’art. 6 l’istituto della "diffida amministrativa" definita nell'articolo 1 comma 2 lettera d)  come "l'invito contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24/11/198 n. 689 prima della contestazione a sanare la stessa" (trattasi dunque di un atto diverso dalla diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 e prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento).  Secondo quanto indicato nello stesso art. 6, infatti, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica però a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
     In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida, inoltre, ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la  revoca del Report certificativo, ove rilasciato all’operatore economico. In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.
     E’ un bel po’ da fare da parte degli Organi di vigilanza, i cui Dirigenti assumono una posizione non certo invidiabile,  auspicando che l’applicazione delle nuove disposizioni di cui al Decreto porti ai risultati sperati. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è stato direttamente investito dalle nuove disposizioni ha già diffusa infatti una nota, la n. 1357 del 31/7/2024, con la quale, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ai propri organi periferici e al personale ispettivo le prime indicazioni operative evidenziando il maggiore impegno che richiede l’applicazione del Decreto specie per quanto riguarda l’individuazione delle violazioni sanabili e dei casi di non punibilità per errore scusabile di cui all’art. 6..
     Con l’art. 8 infine il Governo, resosi conto della necessità di una adeguata formazione, iniziale e periodica, del personale preposto ai controlli, ha disposto un piano un piano di formazione specifica del personale, da erogare attraverso la Scuola nazionale dell’amministrazione e Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti dal Decreto stesso.
 
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