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Emanata dall'INL una nota sull'obbligo di comunicare l'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

     Come è noto la legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal citato D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 è stato previsto che:
con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.
     L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota dell’11 gennaio 2022, condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.
     L’obbligo in questione, si legge in premessa nella nota dell’INL, è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, ha ricordato l’INL, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
     L’obbligo suindicato riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota stessa. Agli inadempienti si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

     In Norme e Prassi

 

 

 
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