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Estese a tutta l’Italia le limitazioni per le aree più colpite dal COVID-19.

     E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9/3/2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Con lo stesso sono state estese a tutta l’Italia le misure già previste dall'art. 1 del precedente DPCM dell’8/3/2020 per il contrasto del COVID-19 e sono state fornite nuove indicazioni per il contenimento del virus su tutto il territorio nazionale. Il DPCM è in vigore da oggi 10/3/2020 e le disposizioni in esso contenute sono efficaci fino al 3/4/2020..
     Come indicato nella Conferenza Stampa dal Presidente del Consiglio dei ministri tenutasi il 9/3/2020, riguardo all’emergenza SARS-CoV-2 e in relazione al continuo e repentino incremento dei casi sul territorio nazionale, “non ci saranno più una zona rossa o una zona 1 e zona 2”, ma ci sarà solo l'Italia come zona protetta. E saranno “da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute”. Nel DPCM è stato inserito anche un divieto degli assembramenti sia all'aperto che nei locali chiusi. Le misure di prevenzione sono già in vigore da oggi 10/3/2020.
     Il DPCM ècostituito dai seguenti due articoli

 Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

 Art. 2 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

     Il DPCM pubblicato sulla G.U.

 
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